IO POSSO ENTRARE
In Italia, contrariamente a quanto accade altri paesi
dell'Unione Europea, la consapevolezza dei cittadini riguardo al diritto di
accesso e di movimentazione dei cani-guida per non vedenti, e' molto
limitata, malgrado la legislazione nazionale, regionale e comunitaria.
Questa diffusa ignoranza, spesso degenera in atteggiamenti aggressivi basati
su sciocchi preconcetti (relativi per esempio alla presunta "pericolosità
comportamentale e sanitaria" di un cane-guida), o in atteggiamenti che
mettono in seria difficoltà la persona non vedente che si ritrova spesso
emarginata, o aggredita.
Infatti, è solo di pochi giorni fa il caso, riportato da importanti testate
giornalistiche, di un non vedente accompagnato dal proprio cane guida che si
è visto rifiutato dai tassisti della capitale, così come frequenti sono le
richieste di consulenza al C.d.G. da parte di non vedenti che si vedono
rifiutare dai loro datori l'accesso dell'animale sul luogo di lavoro.
Il 16 ottobre p.v. si celebrera' la giornata nazionale del cane guida, tale
evento non solo darà modo di sensibilizzare l'opinione pubblica
sull'accettazione di questo importante amico a quattro zampe, che per i non
vedenti è un imprescindibile strumento di autonomia e di mobilita', ma ci
consentira' anche di ricordare i validi strumenti normativi di cui disponiamo,
per facilitarne un pieno e consapevole utilizzo.
Chiariamo quindi i concetti normativi che dovrebbero essere ritenuti
indiscutibili per evitare discriminazioni e limitazioni alla piena autonomia
dei non vedenti.
Il cane-guida, il non vedente e i loro diritti
Discriminare un non vedente per il fatto che sia accompagnato da un
cane-guida è punibile dalla legge. La materia è stata trattata per la prima
volta in Italia con l'emanazione della legge n.34 del 1974 modificata nel
2006 dalla legge n.60.
Non solo la normativa italiana prevede che i gestori dei mezzi di trasporti
e i titolari di esercizi che "impediscano od ostacolino, direttamente o
indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane
guida" siano sono soggetti a multe dai 500 ai 2.500 euro, ma sancisce anche
che un cane-guida:
– può entrare in qualunque esercizio aperto al pubblico (L. n. 34/1974)
- è escluso dai divieti relativi al non permettere l'accesso degli animali
in spiaggia, parimenti ai cani destinati "al salvamento": in poche parole,
lui può accedere anche in spiaggia (L. n. 34/1974)
- e' in genere esonerato dall'obbligo di portare la museruola a meno che non
sia richiesto in una data situazione (L. n. 34/1974)
- e' esonerato dall'obbligo di avere al seguito paletta e sacchetto per la
raccolta delle deiezioni (come rintracciabile anche in molti regolamenti
comunali)
- e' esonerato dal pagamento del biglietto per i mezzi pubblici (L. n.
34/1974)
- puo' accompagnare il non vedente anche su traghetti e aerei, in Italia e
all'estero (Reg. CE n. 1107/2006 e L. n. 34/1974)
– puo' viaggiare alloggiato sul sedile posteriore insieme al non vedente
assoluto da esso accompagnato, in quanto "l'animale domestico di indole
particolarmente tranquilla e come tale adeguata alle incombenze cui esso è
appositamente addestrato", senza che cio' costituisca in alcun modo
violazione dell'art. 169 c. 6 del Codice (Lettera del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 653/2004).
Il cane guida rappresenta gli "occhi" del non vedente e quindi non deve
essere allontanato dal diversamente abile visivo che accompagna. Esso non
solo è addestrato a "fare il cane-guida" (cioè caratterizzato da un'indole
tranquilla, appositamente selezionata per essere ulteriormente di supporto
al successivo addestramento), ma anche a non sporcare, è inoltre senza ombra
di dubbio vaccinato (o non sarebbe abilitato a fare il cane-guida) e,
infine, in qualità di cane da lavoro non deve essere disturbato/aggredito.
Si segnala inoltre che l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto
2013 all'art. 5 espressamente ha escluso l'uso della museruola e del
guinzaglio ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE AI CANI GUIDA PER I NON VEDENTI
La normativa fiscale fortunatamente nel nostro paese, ha previsto importanti
agevolazioni fiscali sia per l'acquisto e sia per il mantenimento dei cani
guida destinati all'assistenza dei non vedenti. Tali spese sono infatti
considerate oneri agevolati.
La prima agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef pari al 19% del
costo sostenuto per l'acquisto del cane. Ai fini del calcolo della
detrazione, si considera l'intero ammontare del costo sostenuto fino ad un
massimo di 1.875,99 Euro.
La detrazione è prevista una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo
i casi di perdita del cane e spetta per un solo animale.
La seconda agevolazione consiste nella detrazione forfettaria di 516,46 Euro
delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida. La detrazione
viene riconosciuta senza che sia necessario documentare l'effettiva spesa.
Va precisatò però che ai familiari del non vedente è preclusà l'opportunità
di fruire della detrazione forfettaria anche nel caso in cui il non vedente
sia da considerare a carico del familiare stesso.
Cane guida e posto di lavoro
Il datore di lavoro deve rispettare tutte quei provvedimenti normativi
nazionali e comunitari che garantiscono al disabile un inserimento
lavorativo rispettoso dei principi di uguaglianza e di pari opportunita'.
Questi infatti, deve adempiere agli obblighi di sicurezza e salute, la cui
violazione è sanzionata dal legislatore in via amministrativa, civile e
penale e ove assuma un disabile deve innanzitutto adibirlo a mansioni
compatibili con le proprie minorazioni nel pieno rispetto dell'art. 10 della
legge 68/99 che dispone in suo favore tutele particolari, deve mettere a sua
disposizione tutti gli ausili necessari e garantirgli la piena fruibilità
dei permessi di cui all'articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992 .
Si segnala inoltre che la Direttiva 27/11/2000 n.200/78/CE stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e
condizioni di lavoro. In particolare all'art. 5 "Soluzioni ragionevoli per i
disabili" così dispone: "Per garantire il rispetto del principio della
parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò
significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in
funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai
disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o
perchè possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti
richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario
sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorchè l'onere è
compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica
dello Stato membro a favore dei disabili.
Per quanto concerne poi il cane guida le leggi 14/02/74 n.37 e 25/08/88
n.376, disciplinano - rispettivamente - la facoltà di accesso dei ciechi
muniti del proprio cane guida nei mezzi di trasporto pubblico e negli
esercizi aperti al pubblico. Alla luce dei principi costituzionali della
libertà di circolazione e delle pari opportunità, si può affermare che
l'accesso del cane guida è da ritenersi consentito in tutti i luoghi
pubblici (uffici, scuole ed ospedali) ed anche in luoghi privati – aziendè,
negozi ecc., in cui sia previsto l'ingresso di soggetti terzi, generalmente
considerati "pubblico".
In via interpretativa, dunque, si può concludere che, ove non sia
espressamente vietato da apposite e motivate normative, il cieco potrà
liberamente farsi accompagnare dal proprio cane in ogni ambiente ed ufficio
pubblico od aperto al pubblico. Le motivate eccezioni potranno quindi
riguardare valori generali prevalenti quali la salute, l'incolumità e
l'igiene di una pluralità di persone (ad esempio la frequentazione degli
ospedali).
Naturalmente l'accesso dei cani guida in questi ambienti aperti al pubblico
richiede il pieno controllo del cieco sull'animale, sia in ordine alla sua
disciplina sia alla sua igiene.
Normativa europea
Ecco cosa stabilisce il Reg. CE n. 1107/2006 riguardo al viaggiare in aereo
con un cane-guida:
Art. 7, comma 2: "Qualora sia richiesto l'utilizzo di un cane da assistenza
riconosciuto, tale utilizzo sarà reso possibile purchè ne sia fatta notifica
al vettore aereo, al suo agente o all'operatore turistico, in conformità
delle norme nazionali applicabili al trasporto di cani da assistenza a bordo
degli aerei, ove tali norme sussistano.
Allegato I: "Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove
opportuno. Comunicazione delle informazioni sui voli in formato
accessibile."
Allegato II - "Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel
rispetto della regolamentazione nazionale".
Importante è ancora dal punto di vista normativo ricordare :
L. n. 67 del 1 marzo 2006 "Misure per la Tutela Giudiziaria delle persone
con disabilità vittime di discriminazioni";
La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata
dallo Stato Italiano con Legge 18/2009.
L. n. 488 del 23 dicembre 1999 (Capo II )
Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 653/2004 del 1
marzo 2004 sulla "Presenza del cane-guida in auto"
Ordinanza del Ministero della Salute "concernente la tutela dell'incolumità
pubblica da aggressioni di cani"
Regolamento CE n. 1107 del 5 luglio 2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, relativo ai "diritti delle persone con disabilità e delle persone
a mobilità ridotta nel trasporto aereo".
Qui di seguito le attività che hanno aderito all'iniziativa IO QUI POSSO ENTRARE
Azienda | Dove la trovate |
Delegazione U.I.C.I. | Qui |
Ottica Borrelli | Qui |
Cafè Cloris | Qui |
Cooperativa Agricola Argentanese | Qui |
Parafarmacia Dr.ssa Tanasi Paola | Qui |
Rivendita Tabacchi n. 2 | Qui |
Roxy Bar | Qui |
Good Morning Bar | Qui |
Maxtel SRL | Qui |
Global tech service | Qui |
Studio Dentistico Pagliaro | Qui |
Pizzeria La Fattoria | Qui |
Il buongustaio | Qui |
Ufficio Coldiretti | Qui |
Agri House | Qui |
Arnone Francesco di Arnone Michele & c. s.a.s. stazione di servizio e bar | Qui |
Antico forno Normanno | Qui |
Preziosità San Marco Argentano | Qui |
Trony San Marco Argentano | Qui |
Dolce Napoleone | Qui |
Agenzia Olimpia | Qui |
Bar Napoli | Qui |
Planet Café | Qui |
Bar Tuturo | Qui |
Agenzia Pratiche Auto Nudi Antonella | Qui |
Macelleria La Calabra | Qui |
Abbigliamento Al Traguardo | Qui |
Cellular Tech | Qui |
Prima Linea | Qui |
E' Moda Outlet | Qui |
Farmacia Pisano dott.ssa Anna | Qui |
Blackout Lounge Bar | Qui |
Tabacchi-Ricevitoria | Qui |
Ortofrutta Belmonte | Qui |
Spaccio Carni L'Argentanese | Qui |
Salumeria Lombardo Graziano | Qui |
L'étoile Caffetteria | Qui |
Russo Gioielli | Qui |
Parrocchia S. Maria Assunta | Qui |
Ottica Lanzillotta Ferdinando | Qui |
Kaos Abbigliamento | Qui |
Show Room | Qui |
Ortofrutta I Sapori Della Terra | Qui |
Macelleria Di Cianni Pietro | Qui |
Eurofrutta | Qui |
Modelhouse | Qui |
Tabaccheria Edicola Giambarella | Qui |
Il Progresso | Qui |
GF Abbigliamento | Qui |
Articoli Religiosi | Qui |
Comune San Marco Argentano | Qui |
Lo Spizzico | Qui |
T. M. di Tasselli Massimo | Qui |
Bar Dominus | Qui |
Proloco San Marco Argentano | Qui |
La Contadina | Qui |
U.I.C.I Sound San Marco Argentano | Qui |